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COMUNICATO STAMPA

 Cronaca di Cremona

  Lunedì 27  gennaio 2025

CREMONA: RETTE RSA.  SEMPRE PIU’ SENTENZE DI VARI TRIBUNALI STATUISCONO CHE NON SONO DOVUTE!

CODACONS: LA NOSTRA BATTAGLIA STA PRODUCENDO OTTIMI RISULTATI!

CONTATTATECI! 

Cremona: Nel settore dell’assistenza agli anziani non autosufficienti la questione della titolarità della retta da pagare alle RSA che accolgono malati di Alzheimer è sempre un tema molto caldo.

Sempre più sentenze si allineano a una giurisprudenza consolidata che tutela il ricoverato non autosufficiente.

La giurisprudenza è chiara: la natura prettamente sanitaria delle prestazioni rese ai malati di Alzheimer all’ultimo stadio, ne fa rientrare le stesse tra la quota a carico dello Stato.

Rispetto alle rette delle Residenze Sanitarie Assistenziali per ricoveri di persone con Alzheimer, le sentenze di parecchi Tribunali (Pavia, Monza, Firenze solo per citarne qualcuno) si stanno uniformano a quelle della Corte di Cassazione in materia.

Se la persona ricoverata ha una forma di Alzheimer grave che necessita, quindi, di prestazioni sanitarie oltre a quelle assistenziali (es. vitto e alloggio), l’intera retta è a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

I Tribunali, ormai di tutta Italia, stanno accogliendo la domanda dei familiari delle persone fragili ricoverate, dichiarando con sentenza, che nulla è dovuto con condanna delle RSA alla restituzione delle rette pagate.

Proseguiamo, quindi, a diffondere queste notizia in maniera sempre più capillare perché molti cittadini cremonesi  si stanno rivolgono al nostro sportello stante la gravosità dell’impegno economico (unito al dolore) che può portare la degenza di un malato di Alzheimer.

Codacons: “Tutte queste sentenze confermano la bontà della nostra battaglia. Come ormai noto, in relazione al caso di un paziente parimenti affetto da morbo di Alzheimer, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del SSN quando risulti, in base ad una valutazione operata in concreto, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano necessarie per assicurare all’interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale. 

Si tratta in tali casi di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività  di natura socio­ assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, che rende inconferente la prevalenza o meno  delle  prestazioni  di  natura  sanitaria  rispetto  a  quelle assistenziali, non rilevando, quindi, la prevalenza delle prestazioni sanitarie o di quelle socio-assistenziali, essendo anche queste a carico del SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie; dunque nessun contributo  può  essere  posto  a  carico  del  paziente,  in  via contrattuale, per siffatte prestazioni che restano tutte a carico del SSN (Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. n. 4752/2024 del 22/02/2024).

Il Codacons è sempre vicino a Voi e sensibile alla problematica e, pertanto, invita a contattare senza indugio lo sportello per informazioni sul tema, segnalazioni, rimborsi, azioni giudiziarie e per ricevere assistenza legale -anche on line- all’indirizzo e-mail codacons.cremona@gmail.com e al numero 3479619322″.

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