COMUNICATO STAMPA
Cronaca di Cremona
Venerdì 22 marzo 2024
CREMA: SCELTA DEL BUONO DA PARTE DEL VIAGGIATORE ESCLUDE IL DIRITTO AL RIMBORSO.
CODACONS: ATTENZIONE PERO’, LA COMPAGNIA HA L’OBBLIGO DI INFORMARE ADEGUATAMENTE IL CONSUMATORE.
Crema: In una recentissima sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito un importante principio nell’ambito del diritto del trasporto aereo: se un passeggero di un aereo cancellato sceglie il rimborso sotto forma di buono di viaggio, compilando un modulo online, è escluso il rimborso del biglietto in denaro. Ma la compagnia aerea deve fare in modo che il passeggero sia chiaramente informato delle due modalità di rimborso. Il passeggero deve essere in grado di fare una scelta informata e deve quindi poter fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro. Ciò presuppone – conclude la Corte – che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a disposizione del passeggero.
Codacons: “Attenzione a ciò che si firma, dunque ma soprattutto massima allerta nell’esigere tutte le informazioni del caso. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare lo Sportello S.O.S. Viaggi & Turismo del Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.