COMUNICATO STAMPA
Cronaca di Cremona
Lunedì 20 gennaio 2025
CREMONA: DANNO DA VACANZA ROVINATA: UNA NUOVA FAVOREVOLE SENTENZA PER TUTTI I CONSUMATORI!
CODACONS: E’ RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE DI VIAGGI LA SCELTA DEL TOUR OPERATOR INAFFIDABILE.
CONTATTATECI SENZA INDUGIO PER LA VOSTRA TUTELA!

Cremona: Le vacanze natalizie sono ormai archiviate e, ora, si pensa a quelle pasquali e a quelle; ora, però, è soprattutto, tempo di bilanci. Se hai subito disservizi, se il soggiorno non ha rispettato le aspettative promesse, se il tuo volo è stato cancellato hai diritto ad ottenere un risarcimento.
La fattispecie del danno da vacanza rovinata è contemplata dall’articolo 46 del Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011), così come modificato dal D.Lgs 62/2018.
Si tratta di un risarcimento che può essere invocato dal turista (ossia dall’acquirente di un pacchetto turistico) nell’ipotesi in cui le prestazioni previste nel contratto di pacchetto turistico non vengano adempiute dall’agenzia di viaggi e/o dal tour operator.
In particolare, il danno da vacanza rovinata è qualificato come danno patrimoniale in quanto è correlato al disagio psicofisico e allo stress emotivo derivante al turista in caso di mancato godimento, totale o parziale, del tempo di vacanza.
Il danno si sostanzia, dunque, nel tempo di vacanza inutilmente trascorso e nell’irripetibilità dell’occasione perduta.
L’agenzia di viaggi, in quanto professionista, è tenuta ad esercitare la propria attività professionale con la diligenza richiesta dal servizio di intermediazione svolto, ossia garantendo al turista gli standard di competenza e perizia normalmente richieste nell’esercizio di tale impresa.
Rientra sicuramente nell’ambito della diligenza professionale dell’agenzia di viaggi il garantire al turista i servizi offerti da un tour operator affidabile.
E, ora, la recentissima sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, la n.ro 45 del 14 gennaio 2025, ha sancito la responsabilità dell’agenzia di viaggi: l’agenzia è obbligata a risarcisce il turista se propone il pacchetto di un organizzatore insolvente
Alla agenzia di viaggi può essere imputata una culpa in eligendo ossia una responsabilità nella scelta del tour operator che deve eseguire i servizi acquistati dal turista con il pacchetto. Infatti, il venditore di pacchetti turistici, dovrebbe essere diligente nella scelta, facendo ricorso a tour operator affidabili.
Codacons: “I dati testimoniano un costante aumento di richieste di risarcimento a seguito di soggiorni di vacanza non rispondenti a quanto pagato dal consumatore prima di partire e, ora, con questa nuovissima sentenza, il focus della responsabilità non sarà solo esclusivamente a carico de tour operator ma, altresì, dell’agenzia di viaggi.
La negligenza dell’agenzia di viaggi nello scegliere il tour operator legittima la richiesta risarcitoria del turista, avanzata nei confronti della stessa, per non aver potuto godere del periodo di vacanza a causa della cancellazione del viaggio imputabile ad un fallimento che poteva essere previsto dall’agenzia di viaggi in considerazione del fatto che negli ambienti professionali era noto lo stato d’insolvenza irreversibile del tour operator.
Per venire incontro alle esigenze dei consumatori è attivo lo sportello S.O.S. vacanze del Codacons Cremona: siamo sempre al Vostro fianco per fornirVi assistenza giudiziale e stragiudiziale in tema ed ottenere il giusto risarcimento! Contattateci senza indugio!
Per informazioni, segnalazioni e assistenza, anche on line, contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.