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COMUNICATO STAMPA

 Cronaca di Cremona

  Mercoledì 5 febbraio 2025

CREMONA: RINNOVO AUTOMATICO DI UN ABBONAMENTO: E’CORRETTO?

CODACONS: OCCHIO ALLE CLAUSOLE VESSATORIE!

IN CASO DI DUBBIO CONTATTECI!

Cremona: Tutti noi abbiamo contratto un abbonamento: alla pay-tv, alla palestra, alle polizze assicurative.

Francamente, risulta anche assai comodo non doversi preoccupare della scadenza per non rischiare di trovarci senza un servizio essenziale ma è lecito il rinnovo automatico di un abbonamentoalla scadenza senza il nostro consenso?

Se il contratto prevede il rinnovo automatico, gli obblighi delle parti si protraggono di anno in anno, a tempo indeterminato, salvo che una delle parti non formalizzi la disdetta. Il problema è che, sovente, non si presta la dovuta attenzione a ciò che si firma.

Secondo il Codice civile, chi predispone moduli e formulari prestampati deve rendere evidenti le previsioni contrattuali a chi sottoscrive il contratto, richiedendo una seconda firma nella parte finale dove devono essere elencate tutte le clausole vessatorie disseminate nel contratto.

Il consumatore, così, che si trova davanti un contratto prestampato viene messo nella condizione di prestare maggiore attenzione alle clausole per lui più svantaggiose: anche le proroghe e i rinnovi taciti sono considerate clausole vessatorie e per questo prevedono la seconda firma: se questa non c’è la clausola è illegittima.

Ma anche se la clausola è stata sottoscritta due volte potrebbe essere vessatoria nel caso in cui il termine per la disdetta è troppo anticipato.

Codacons: “L’art 14 della Legge sulla concorrenza 2022 modifica il Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) inserendo l’articolo 65-bis relativo ai “Contratti di servizi a tacito rinnovo” volto a rafforzare la tutela del consumatore nel campo degli “abbonamenti”.

Il nuovo articolo prevede che nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista ha l’obbligo di inviare al cliente un avviso 30 giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui quest’ultimo può inviare disdetta.

La mancanza di tale comunicazione consente al consumatore di recedere in qualsiasi momento senza spese e, dunque, di non pagare per un ulteriore anno per servizi di cui, magari, non ha più necessità o rispetto ai quali ha individuato un’offerta migliore. Il professionista ha, pertanto, l’obbligo di informare il consumatore sulla durata del contratto e l’eventuale rinnovo automatico prima che quest’ultimo lo sottoscriva; l’avviso per la disdetta deve essere inviato in forma scritta includendo  la comunicazione via sms, e-mail (a scelta del consumatore).

Sempre più consumatori si rivolgono alla nostra Associazione in quanto ‘intrappolati’ in abbonamenti che a volte non si ricordavano nemmeno di aver fatto o che pensavano essere scaduti e che comunque non interessano più.

Il Codacons invita sempre a fare estrema attenzione alle clausole disseminate nel contratto che, molto spesso e volontariamente, sono vessatorie.

Non esitate a contattarci qualora abbiate il sospetto che una clausola sia per voi sfavorevole oppure vi siete  trovati a pagare per un sevizio con rinnovo automatico senza il vostro consenso (per il quale, magari, avevate trovato una offerta migliore).

Per informazioni sul tema, segnalazioni, denunce, rimborsi. risarcimenti e per assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322.  

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